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Tassa di Occupazione Spazi e Aree Pubbliche

COS'È LA TASSA DI OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Per “occupazione” si intende la disponibilità o l’occupazione anche di fatto di suolo o di spazi pubblici per una utilizzazione particolare che li sottrae all’uso generale della collettività.
Si definiscono “suolo pubblico o spazio pubblico” le “aree” ed i relativi “spazi sovrastanti e sottostanti”, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e le aree di proprietà privata, sulle quali risulti costituita una servitù di uso pubblico. Sono pertanto soggette al canone le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze ecc.; sono inoltre soggette al canone le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo. Il canone si applica, inoltre, alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, la servitù di pubblico passaggio. 
Il canone è dovuto al Comune dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del rispettivo territorio.
Si distingue tra:
· occupazione permanente, di carattere stabile o di durata pari o superiore all’anno;
· occupazione temporanea, di durata inferiore all’anno sia giornaliera, settimanale, mensile o comunque periodica.

CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE - COMUNICAZIONE

Prima di porre in essere le occupazioni, i soggetti interessati devono ottenere il rilascio dellaconcessione e/o autorizzazione da parte del Comune.
Tale concessione e/o autorizzazione non è necessaria per le occupazioni occasionali o nei singoli casi espressamente previsti dal Regolamento, pertanto per tali occupazioni è necessaria una comunicazione in carta semplice su apposito modulo comunale da presentare all’ufficio di polizia locale almeno tre giorni prima dell’occupazione, al fine di consentire la verifica del rispetto del codice della strada e per le prescrizioni del caso.
La concessione e/o autorizzazione è l'atto amministrativo con il quale il Comune autorizza l'occupazione di suolo o spazio pubblico.
Le richieste intese ad ottenere le concessioni e/o autorizzazioni devono essere presentate all’ufficio protocollo del Comune di Segariu.
Nella domanda devono essere indicati:

· per le persone fisiche e imprese individuali: le generalità, la residenza o domicilio legale ed il codice fiscale di chi richiede l'occupazione; per le società e gli enti: la denominazione sociale, la sede legale e amministrativa, il codice fiscale e le generalità del legale rappresentante o dell'amministratore anche di fatto;
· l'area, la strada o gli spazi pubblici che si chiede di poter occupare;
· la superficie in metri quadrati (o in metri lineari) dell'area che si chiede di poter occupare;
· la durata espressa in giorni e/o ore giornaliere e la frequenza dell'occupazione;
· l'uso particolare al quale è destinata l'area, il tipo di attività svolta, le strutture, i manufatti, i mezzi, ecc. con i quali si intende occupare;
· la dichiarazione che il richiedente è disposto a sottostare a tutte le condizioni contenute nel regolamento comunale e nelle leggi in vigore nonché a tutte le altre norme che l’Amministrazione Comunale intendesse prescrivere in relazione alla domanda prodotta ed a tutela del pubblico transito e della pubblica utilità;
La domanda deve essere firmata e ad essa va apposta la marca da bollo del valore vigente.

COME SI CALCOLA:

Il canone è graduato a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione: a tale effetto, le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche, sono classificate, per il Comune Segariu, in due categorie .
Il calcolo del canone viene effettuato in base ai seguenti parametri:

· luogo del Comune dove si trova il suolo occupato
· i metri quadri occupati
· in caso di occupazione temporanea il calcolo terrà conto dei giorni di occupazione
· la tipologia di occupazione
· eventuali riduzioni previste dal Regolamento

LA DENUNCIA

Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico, i soggetti interessati devono presentare al Comune apposita denuncia entro trenta giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima. La denuncia va effettuata utilizzando gli appositi modelli predisposti dal Comune e messi a disposizione degli utenti presso il Comune. L'obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione del canone, semprechè non si verifichino variazioni nella occupazione.

RIDUZIONI

Riduzioni della tassa permanente
1. In ordine a quanto disposto dal D. Lgs. 507/93 vengono stabilite le seguenti riduzioni della tariffa ordinaria della tassa: ai sensi dell’art. 42, comma 5, per le superfici eccedenti i 1.000 metri quadrati la tariffa è ridotta al 10 per cento.
2. Ai sensi dell’art. 42 comma 5, per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento fino a 100 mq, del 25 per cento per la parte eccedente i 100 e fino a 1.000 mq, del 10 per cento per la parte eccedente i 1.000 mq.
3. Ai sensi dell’art. 44, comma 1, per le occupazioni permanenti di spazi ed aree pubbliche sovrastanti e sottostanti il suolo, le tariffe sono ridotte del 50 per cento.
4. Ai sensi dell’art. 44, comma 3, per i passi carrabili la tariffa è ridotta al 50 per cento.
5. Ai sensi dell’art. 44, comma 6, per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune, la tassa è calcolata con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a metri quadrati 9. L’eventuale superficie eccedente detto limite è calcolata in ragione del 10%.
6. Ai sensi del comma 9 dell’art. 44, la tariffa è ridotta al 10 per cento per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune, che, sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultano non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzabili dal proprietario dell’immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affinità o di qualsiasi altro rapporto.
7. Ai sensi dell’art. 44, comma 10, per i passi carrabili di accesso agli impianti e per la distribuzione dei carburanti, la tassa è ridotta del 70 per cento.

Riduzione tassa temporanea
1. Ai sensi dell’art. 45 del D.lgs. 507/1993:
a. comma 2/c - Per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sovrastanti e sottostanti il suolo, la tariffa è ridotta del 50 per cento;
b. comma 5 - Le tariffe sono ridotte al 50% per le occupazioni realizzate da pubblici esercizi e da venditori ambulanti e produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto; sono ridotte al 50% le occupazioni temporanee realizzate per i fini di cui all’art. 46 del Dlgs. 507/1993.
c. comma 5 ed art. 42, comma 5 - Per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante le tariffe sono ridotte dell’80 per cento. Inoltre, per tale utenza, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento fino a 100 mq, del 25 per cento per la parte eccedente i 100 mq e fino a 1.000 mq, del 10per cento per la parte eccedente i 1.000 mq. Per le altre occupazioni superiori ai 1.000 mq la superficie viene ridotta al 10%.
d. comma 7 - Per le occupazioni non esenti, realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive si applica la tariffa ridotta dell’80 per cento.
e. comma 8 - Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente, si dispone la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta del 50 per cento.
f. comma 6 bis - Le tariffe per le occupazioni realizzate per l’esercizio dell’attività edilizia sono ridotte del 50 per cento.

ESENZIONI

1. i Sono esenti dal pagamento dalla tassa tutte le occupazioni di cui all’art. 49 del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, ovvero:
a. occupazioni effettuate dallo Stato, Regioni, Provincie, Comuni e loro consorzi, da Enti religiosi per l’esercizio di culti ammessi nello Stato, da Enti pubblici per finalità di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
b. le tabelle indicative delle stazioni e fermate degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, nonché le aste delle bandiere.
c. le occupazioni da parte di vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, nonché di vetture a trazione animale, durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati
d. le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico ed allo scarico delle merci .
e. le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici in cui sia prevista, all’atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima
f. le occupazioni di aree cimiteriali
g. gli accessi carrabili destinati ai soggetti portatori di handicap.
h. I passi carrabili, senza segnalazione con cartello in deroga agli art. 44 e seguenti del D.Lgs. 15.11.93 N. 507 sulla base dell’art. 3 comma 63 legge 549 del 28.12.1995.
2. Sono esenti dalla tassa le occupazioni di suolo pubblico di cui all’art. 47 c. 2 bis del D. Lgs. 15/11/93 n. 507 realizzate con innesti o allacci o impianti di erogazione di pubblici servizi;
3. Sono esenti dalla tassa le occupazioni effettuate con passi carrabili che danno accesso ai fondi agricoli. Tale esenzione viene accordata a richiesta degli interessati, previa dimostrazione con idoneo documento, della qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo.
4. Sono esenti dalla tassa le occupazioni permanenti effettuate da terzi concessionari su aree destinate dal Comune a parcheggi.
5. Ai sensi dell’art. 3 comma 63 lettera c) e comma 63 bis della Legge 549/1995, sono esonerate dalla tassa le occupazioni permanenti e temporanee del sottosuolo con condutture idriche necessarie per l’attività agricola.
6. Sono esenti le occupazioni con tende o simili, fisse o retrattili (art. 45 comma 3).
7. Sono inoltre esenti le seguenti occupazioni occasionali:
a. Occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose. La collocazione di luminarie natalizie è esente quando avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al Regolamento di Polizia Urbana;
b. Occupazioni realizzate con finalità politiche, istituzionali, culturali, sportive, religiose o sociali purchè senza scopo di lucro . Le occupazioni realizzate con finalità politiche sono esenti purchè l’area occupata non ecceda i 10 metri quadrati.
c. Le occupazioni in occasione di manifestazioni pubbliche, ricorrenze e festività non aventi finalità di lucro, le occupazioni poste in essere dai portatori di handicap o quelle realizzate a favore degli stessi da altri soggetti;
d. Occupazione di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di manutenzione, riparazione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti di durata non superiore a 4 ore;
e. Occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es.potatura di alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi di durata non superiore a 4 ore;
f. occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all’esterno dei negozi od effettuate in occasioni di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;
g. Occupazioni varie da parte di privati cittadini, stabilite nel regolamento di polizia locale, per operazioni connesse al carico o scarico di mercanzie o materiali che abbiano una durata complessiva non superiore a 4 ore.

ESCLUSIONE

1. Ai sensi dell’art. 38 comma 2 del D.lgs. 507/1993, la tassa non si applica alle occupazioni effettuate con balconi, verande, bow - windows e simili infissi di carattere stabile. Sono inoltre escluse dal presupposto impositivo, gli archi e i cavalcavia utilizzati a sostegno o per comunicazione di edifici che si fronteggiano, i gradini di accesso agli edifici , le imposte e porte che si aprono sulla strada e simili infissi di carattere stabile.
2. Ai sensi dell’art. 38, comma 5, sono escluse dalla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune od al Demanio statale.
3. Restano escluse dal campo applicativo della tassa le aree appartenenti al demanio statale e quelle appartenenti al patrimonio disponibile del comune.

VERSAMENTO DELLA TASSA

Entro 30 giorni dalla data del rilascio della concessione deve essere effettuato il pagamento e comunque non oltre il31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione. L'attestato deve essere allegato alla denuncia e i relativi estremi trascritti nella denuncia stessa.
In mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento del canone deve essere effettuato nel mese di gennaio.
Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento del canone e la compilazione del modulo di versamento da effettuarsi non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime.
Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento
- sul conto corrente postale n. 21342092 intestato a: Comune di Segariu – Servizio di Tesoreria; 
- direttamente presso l’ufficio economato del Comune.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

  • Decreto legislativo 507/93;
  • Regolamento Comunaleregolamento
  • Tariffe tariffe
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