L'addizionale è dovuta al comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale al 1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa.
Regolamento per la disciplina dell'addizionale 
Il Regolamento per la disciplina dell'aliquota dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 7 del 21.02.2007.
Aliquota 2011 -
L’aliquota applicata dal Comune di Segariu per l’anno 2011 è 0,3%, come stabilito dalla Deliberazione del Consiglio Comunale n° 3 del 24 gennaio 2011.
Aliquote anni precedenti
ANNO
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ALIQUOTA
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2010
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0,5%
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2009
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0,5%
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2008
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0,5%
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2007
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0,5%
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Aliquote altri comuni
Per le aliquote e le soglie di esenzione degli altri comuni occorre fare riferimento al sito internet del Ministero dell’Economia e delle Finanze:Aliquote e soglie di esenzione altri Comuni (dal sito del Ministero Economia e Finanze)
Modalità di pagamento
I versamenti sono effettuati tramite modello F24.
Gli Enti Pubblici di cui alle tabelle A e B allegate alla Legge 720/1984 ed al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. 2009/45749 del 23 marzo 2009, dovranno fare riferimento alla Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 367/E del 12 dicembre 2007.
Codice ente e codici tributo
A partire dal 1° gennaio 2008 i versamenti dell’addizionale comunale sono effettuati associando il codice catastale del comune di riferimento. Per il Comune di SEGARIU: I570.
Per i codici catastali degli altri comuni e per i codici tributo da indicare sul modello F24 occorre fare riferimento alle istruzioni dell’Agenzia delle Entrate:
Acconto
L’acconto è pari al 30% dell’addizionale ottenuta applicando l’aliquota dello 0,3% al reddito imponibile dell’anno precedente. Per ulteriori dettagli su versamento, rateazioni e sanzioni per omesso e ritardato versamento si rinvia alle relative istruzioni ministeriali. È indirizzato al Comune di domicilio fiscale alla data del 1° gennaio dell’anno cui si riferisce.
L'acconto non è dovuto se il contribuente ritiene che non dovrà l'imposta per l'anno cui si riferisce l'acconto stesso ovvero se ricade nella soglia di esenzione prevista (Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 23/E del 20 aprile 2007 - documento pdf). Parimenti, è dovuto in misura minore qualora ritenga di conseguire un reddito imponibile inferiore a quello di commisurazione dell’acconto.
Sostituti d'imposta per redditi di lavoro dipendente ed assimilati
Trattengono l’acconto in un numero massimo di 9 rate mensili da marzo a novembre, da versarsi entro i termini previsti dal versamento unificato tramite mod. F24.
Per gli Enti pubblici e le Amministrazioni Centrali e Periferiche dello Stato si applicano le disposizioni previste dal D.M. 5 ottobre 2007.
Saldo
È determinato applicando al reddito imponibile definitivo dell'anno, l'aliquota deliberata e sottraendo i versamenti effettuati a titolo di acconto; anche il saldo è indirizzato al Comune di domicilio fiscale alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce.
Per ulteriori dettagli su versamento, rateazioni e sanzioni per omesso e ritardato versamento si rinvia alle relative istruzioni ministeriali.
Sostituti d'imposta per redditi di lavoro dipendente ed assimilati
Il saldo viene trattenuto a partire dal mese successivo a quello in cui sono state effettuate le operazioni di conguaglio, in un numero massimo di 11 rate ma non oltre novembre, da versarsi entro i termini previsti dal versamento unificato tramite mod. F24.
Per gli Enti pubblici e le Amministrazioni Centrali e Periferiche dello Stato si applicano le disposizioni previste dal D.M. 5 ottobre 2007.
Riferimenti legislativi e documentazione
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D. Lgs. 28 settembre 1998 n. 360 PDF | 86Kb
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Circolare dell'Agenzia Entrate n. 15/E del 16 marzo 2007 PDF | 180Kb
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Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 23/E del 20 aprile 2007 PDF | 36Kb
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Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 368 del 12 dicembre 2007 PDF | 70Kb
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