Pubblicità

Imposta Comunale sulla Pubblicità

CONTRIBUENTI INTERESSATI

L'imposta sulla pubblicità si applica a tutti coloro che effettuano la diffusione di messaggi pubblicitari, attraverso forme di comunicazione visive e/o acustiche diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o da tali luoghi percepibile. 
Ai fini dell’imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusinell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi o di migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.
E’ tenuto al pagamento dell’imposta colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzoattraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso. 
Vige, però, il principio di solidarietà passiva fra questi e colui il quale produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI PUBBLICITA’ ORDINARIA

L'imposta si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti. 
Le superfici inferiori a un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si applica l'imposta per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati. Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità. 
I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

DICHIARAZIONE DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA

Prima di iniziare la pubblicità, il contribuente è tenuto a presentare al concessionario apposita dichiarazione anche cumulativa, su modello predisposto e messo a disposizione dallo stesso, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati. 
In caso di variazione della pubblicità, che comporti la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione, deve essere presentata nuova dichiarazione; il comune procede al conguaglio tra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo. In assenza di variazioni la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine. 
Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità di cui agli articoli 12, 13 e 14, commi 1,2 e 3 del D. Lgs. 507/1993, si presume effettuata in ogni caso dal primo gennaio dell'anno in cui è stata accertata; per le altre fattispecie la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

RIDUZIONI

Beneficia della riduzione del 50% dell'imposta la pubblicità: 
a) effettuata da comitati , associazioni , fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro; 
b) relativa a manifestazioni politiche , sindacali e di categoria , culturali , sportive , filantropiche e religiose , da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali; 
c) relativa a festeggiamenti patriottici , religiosi , a spettacoli viaggianti e di beneficenza .

ESENZIONE DALL'IMPOSTA

Sono esenti dall'imposta:

a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso; 
b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato; 
c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione; 
d) la pubblicità, escluse le insegne, relative ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita; 
e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengono informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio; 
f) la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, ad eccezione dei battelli di cui all'art. 13; 
g) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali; 
h) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro; 
h) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizioni di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie; 
j) l'imposta non è dovuta per le insegne di esercizio(*) di attività commerciali e di produzione di beni e servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a cinque metri quadrati.
(*) Definizione di "insegna di esercizio" ricavata dal Regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo codice della strada di cui al D.P.R. 16/12/92 n. 495, come sostituito dall'art. 37 del D.P.R. 16/09/96 n. 610: "Si definisce insegna di esercizio la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta."

PAGAMENTO DELL'IMPOSTA

Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare l'imposta deve essere corrisposta in unica soluzione; per la pubblicità annuale l'imposta può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate qualora sia di importo superiore a 1.549,37 euro. Per la pubblicità annuale il pagamento deve essere effettuato

  • sul conto corrente postale n. 21341094 intestato a: Comune di Segariu – Servizio di Tesoreria;
  • direttamente presso l’ufficio economato del Comune.
TARIFFE: 
Tariffe in vigore tariffe

Modulistica:
Modello dichiarazione modulo

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

  • Decreto legislativo 507/93;
  • Regolamento Comunaleregolamento
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