ORDINANZA PRESIDENTE REGIONE SARDEGNA
ORDINANZA N.18 DEL 28 MAGGIO 2021 Ulteriori misure straordinarie urgenti di contrasto e prevenzione della diffusione epidemiologica da covid-19 nel territorio regionale della Sardegna. Ordinanza ai sensi dell’art.32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica:
L’ordinanza n.5 del 5 marzo 2021, già prorogata con ordinanze n.10 del 24 marzo 2021, n.12 del 6 aprile 2021, n.14 del 30 aprile 2021 e n.16 del 14 maggio 2021,
è ulteriormente prorogata fino al 15 giugno 2021, salvo ulteriore proroga esplicita o diverse prescrizioni, anche di segno contrario, che dovessero rendersi necessarie in dipendenza dell’andamento della curva di diffusione del virus.
L’art.4 dell’ordinanza n. 5 del 5 marzo 2021 è così sostituito:
Attraverso la piattaforma di cui all’articolo 1, i passeggeri, che non siano ancora in possesso della certificazione verde di cui articoli 2 e 9 del D.L. 52/2021 e dall’articolo 14 del D.L. 65/2021, possono dare atto:
a) dell'avvenuta vaccinazione. Per avvenuta vaccinazione si intende il numero di dosi somministrate rispetto al numero di dosi previste per il soggetto interessato o per il tipo di vaccino somministrato così come previsto dall’articolo 9, comma 3 del D.L. 52/2021. Detta certificazione ha validità di 9 mesi dalla somministrazione della seconda dose;
b) che sono trascorsi 15 giorni dalla somministrazione della prima dose del vaccino, così come previsto dall’articolo 14, comma 2, del D.L. 65/2021.Detta certificazione è valida fino alla somministrazione della seconda dose prevista per il completamento del ciclo vaccinale;
c) dell’avvenuta guarigione dall’infezione SARS-COV-2, con contestuale cessazione dell’isolamento prescritto, così come disposto dall’articolo 9, comma 2 del D.L. 52/2021. La certificazione ha durata di 6 mesi.
d) della sottoposizione all'esame diagnostico molecolare del tampone rinofaringeo per covid-19 e/o sottoposizione all’esame del tampone antigenico, con esito negativo eseguito non oltre le 48 ore dalla partenza, con esclusione dei minori di anni 2.
I certificati di cui alle lettere a), e c) del presente articolo devono essere rilasciati nella forma prevista dall’articolo 9 del D.L. 52/2021.Il certificato di cui alla lettera b) del presente articolo deve essere rilasciato nella forma prevista dall’articolo 14 del D.L. 65/2021.
Per tutto quanto non espressamente disciplinato dalla presente ordinanza, con riferimento agli ingressi nella regione Sardegna, si fa espresso rinvio al DPCM 2 marzo 2021 e relativi allegati, in combinato disposto con il D.L. n.52 del 22 aprile 2021 e il D.L. n. 65 del 18 maggio 2021.
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