AVVISO AI CACCIATORI

Pubblicata il 25/02/2021

Si ricorda che il cacciatore è tenuto a consegnare al Comune di residenza, a fine annata venatoria e comunque entro e non oltre il 1° marzo di ogni anno, l’originale del foglio (cartaceo) debitamente compilato in tutte le sue parti.

 

Se il cacciatore ritira il foglio e non va a caccia è comunque obbligato a restituirlo al Comune di residenza.

 

In caso di mancata consegna, o anche d’incompleta trascrizione dei dati in tali schede, sarà applicata la sanzione di cui all’art.34 comma 5 della L.R. 23/98.


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